La vicenda
A partire dal luglio 2012, la Guardia di Finanza effettua la notificazione di verbali di contestazione indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto, delle province di Sondrio, Lecco e Como, che impiegano un totale di circa 300 lavoratori.
A imprenditori e dipendenti viene contestato il transito attraverso il passo del Foscagno dopo il rifornimento di carburante a Livigno: essendo zona extra-doganale, ai veicoli in transito non è consentito superare la franchigia massima di trasporto di determinati beni (DPR 43/1973, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra i quali il carburante.
Dalle dichiarazioni degli autotrasportatori – mai contestate – è risultato che era stato acquistato più carburante di quello potenzialmente contenibile nel serbatoio (secondo la scheda delle case costruttrici), anche se a bordo di molti veicoli i serbatoi “maggiorati” presenti erano regolarmente omologati presso il Ministero dei Trasporti e presenti già al momento dell’acquisto del veicolo.
La questione era, ed è tuttora, una questione di tipo giuridico: ogni singolo processo, celebrato dinanzi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale, ha un suo iter e un suo sviluppo.
L’intervento
Con questa nota riepilogativa, accanto al lavoro degli Avvocati da loro incaricati, gli autotrasportatori e i loro rappresentanti hanno però richiesto ai parlamentari del territorio di attivarsi, affinché questa situazione di grosso rischio (gli importi da pagare – soprattutto sulla parte delle sanzioni, in carico ai singoli lavoratori – erano davvero elevati e andavano a colpire un settore che ha risentito molto della crisi economica) fosse portata all’attenzione della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In stretta collaborazione col collega Benedetto Della Vedova ho dunque incontrato a più riprese i vertici del Ministero e dell’Agenzia, al fine di informarli della particolarità della situazione e richiedere che il “vuoto” nell’interpretazione della norma venisse affrontato a Roma.
Abbiamo riscontrato segnali molto forti di attenzione al caso, che da subito ci hanno portati ad individuare due strade da percorrere per ricercare la soluzione. La prima, più radicale, presso l’Unione Europea, tesa a chiarire alla fonte la correttezza dell’operato degli autotrasportatori.
Il 10 ottobre l’Agenzia delle Dogane ha inoltrato a Bruxelles un apposito quesito sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria in merito alla definizione di “serbatoio normale”. Questa azione, in caso di esito positivo, avrebbe permesso di chiudere definitivamente la questione, basandosi anche su una sentenza (c.d. “Sentenza Schoenbrunn”) che sembrava indicare un’analogia risolutiva.
La Direzione generale della fiscalità e delle dogane della Commissione europea ha risposto negativamente , chiarendo come purtroppo non potesse essere applicata una interpretazione “estesa”, visto anche il particolare status di Livigno, zona extradoganale, che dunque non fa parte della Comunità Economia Europea (vedi risposta – traduzione in italiano).
Per questo motivo ho organizzato – sempre su richiesta degli autotrasportatori, i cui processi erano in corso – un incontro con i vertici dell’Agenzia delle Dogane e il sottosegretario Pierpaolo Baretta, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ci ha confermato la bontà della strada intrapresa e l’attenzione da parte del Governo. Una soluzione pareva essere vicina, ma purtroppo alcune sentenze delle Commissioni tributarie intercorse nel frattempo hanno reso impraticabile il percorso individuato insieme ai tecnici.
Tutto finito? No, assolutamente.
La soluzione
Come avevamo promesso non ci siamo fermato e abbiamo sollecitato a una nuova soluzione, anche attraverso una apposta interrogazione scritta, presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Governo, per voce del sottosegretario Paola De Micheli, ha preso una posizione forte in merito, confermando la necessità di prestare attenzione ai singoli casi e valutare attivamente non solo la sospensione delle ingiunzioni di riscossione degli importi contestati, ma anche l’eventuale ricorso nelle sentenze a sfavore oltre alla possibilità di non applicare le sanzioni nei casi di riconosciuta buonafede degli autotrasportatori.
Nella risposta alla mia interrogazione, si richiama con chiarezza il motivo per cui non era stato possibile adottare la soluzione individuata a febbraio 2015, ovvero la cancellazione delle sanzioni qualora fosse riconosciuta la buonafede degli autotrasporatori: “L’Agenzia ha, quindi, impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall’Avvocatura generale, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento dell’amministrazione e quello dell’operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all’applicazione delle sanzioni. Nel frattempo, tuttavia, sono intervenute diverse pronunce giurisdizionali della commissione tributaria provinciale di Sondrio che, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, hanno esplicitamente escluso che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.”
Il Ministero e l’Agenzia delle Dogane, sotto nostra sollecitazione, hanno nel frattempo continuato ad attivarsi – in particolar modo con l’Avvocatura Generale dello Stato. E sempre nella risposta viene riportato come sia proprio l’Avvocatura generale dello Stato a riconoscere, in virtù dello Statuto del Contribuente,
“la possibilità di non applicare le sanzioni, qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a omissioni dell’Agenzia, “nei limiti però, in cui: 1) appaia legittima e coerente l’attività che l’Amministrazione finanziaria ha compiuto in senso favorevole al contribuente; 2) vi sia la buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo.“
L’Avvocatura dello Stato ha anche aperto alla possibilità di valutare l’eventuale prosecuzione tramite ricorso dei processi a sfavore dell’Agenzia in secondo grado. Infine, il Ministero ricorda che sono intervenute ben due note (prot. n. 27917/R.U. del 5 marzo 2015 e prot. n. 44609/R.U. del 23 aprile 2015) con le quali l’Agenzia delle Dogane ha:
“impartite istruzioni agli uffici affinché: (…) valutino la possibilità di concedere, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori fino all’esito del giudizio di primo grado.”
Ci sono voluti diversi mesi per arrivare a questa soluzione, che però fissa alcuni paletti importanti
che aiutano e aiuteranno gli autotrasportatori coinvolti. I processi sono ancora in corso, però il materiale prodotto in questi mesi di lavoro su questo tema sta permettendo una difesa più puntuale e precisa, oltre alla sospensione, fino al giudizio di primo grado, della riscossione degli importi contestati.
Proprio per questo motivo credo sia importante riportare le parole di alcuni dei rappresentati degli autotrasportatori, riportate dalla stampa locale a seguito della positiva risposta alla mia interrogazione.
Matteo De Campo, presidente provinciale Federazione Italiana Autotrasportatori
«Qu
anto appena ottenuto rappresenta per gli autotrasportatori una novità senza precedenti, un primo quanto inedito sbocco verso una parziale soluzione del problema. L’apertura data dall’Agenzia delle Dogane verso l’affermazione della buona fede degli autotrasportatori costituisce per noi un primo traguardo importante: se tale intendimento fosse recepito dai giudici, come già avvenuto da parte di alcuni di essi in sede regionale, arriveremmo infatti all’annullamento delle sanzioni e degli interessi, che rappresentano una parte cospicua del problema. Altra cosa importante, si inizia a riconoscere che ciò che è avvenuto non è una frode perpetrata dagli autotrasportatori allo Stato, purtroppo additati durante questa vicenda come contrabbandieri ed evasori, ma invece un inghippo burocratico su delle definizioni normative che l’Europa stessa sta cercando di chiarire. Certamente siamo ben lontani da una soluzione definitiva: oltre ai molti soldi spesi dagli autotrasportatori per difendersi, rimangono in sospeso i tributi (Iva e accise), ma riteniamo che la riabilitazione personale di chi è coinvolto in questa triste vicenda sia un primo passo estremamente importante».
Loretta Credaro, presidente Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Sondrio
«Da tempo sensibilizzata sulla problematica delle sanzioni agli autotrasportatori, auspico che l’interrogazione scritta con risposta ottenuta dal Senatore Del Barba possa avere dei riflessi soprattutto nell’ambito giuridico, per poter giungere a una soluzione positiva della vicenda, anche considerate la complessità e la rilevanza del tema affrontato».